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NIS2 e intelligenza artificiale: supply chain e CISO

Redazione Delphis · Pubblicato il 08/10/2026 · 6 min di lettura

In breve

NIS2 (Direttiva (UE) 2022/2555, recepita in Italia con il D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138) non disciplina specificamente l'AI. Ma gli strumenti di AI forniti da terzi sono fornitori e servizi digitali come altri: rientrano nella gestione del rischio informatico e della supply chain, e il CISO deve poterli censire, valutare e monitorare.

NIS2 è la Direttiva (UE) 2022/2555, la norma europea che rafforza la sicurezza informatica di una vasta platea di soggetti essenziali e importanti. Non regola l'intelligenza artificiale in modo specifico, ma impone di gestire il rischio dei sistemi e dei fornitori da cui l'organizzazione dipende. Gli strumenti AI di terze parti, dagli assistenti generativi alle funzioni AI integrate nei software, rientrano in questa gestione come ogni altro servizio digitale.

Questo articolo è informativo e non sostituisce un parere legale.

Cos'è NIS2 e come è stata recepita in Italia

La direttiva NIS2 definisce un livello comune di misure di sicurezza informatica nell'Unione. Si rivolge a soggetti di determinati settori e dimensioni, con obblighi su governance, gestione del rischio, notifica degli incidenti e sicurezza della catena di approvvigionamento.

In Italia il recepimento è il D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138. L'applicabilità a una specifica organizzazione dipende dal settore e dalla dimensione, e la verifica va fatta con un consulente legale prima di impostare qualsiasi piano di adeguamento. Gli organi di amministrazione e direzione hanno un ruolo diretto nell'approvare e supervisionare le misure di gestione del rischio: non è un tema delegabile interamente all'IT.

NIS2 regola l'AI? La risposta precisa

No. Nel testo di NIS2 l'intelligenza artificiale non è l'oggetto della disciplina. La relazione tra le due materie è indiretta ma concreta: l'AI è una tecnologia che le organizzazioni adottano, e come ogni tecnologia adottata introduce dipendenze, superfici di rischio e fornitori.

Chi sostiene che "NIS2 impone questo o quello sull'AI" va oltre il testo. Il punto corretto è un altro: se l'organizzazione è soggetta a NIS2, deve gestire il rischio dei propri sistemi e fornitori, e gli strumenti AI sono, a tutti gli effetti, sistemi e fornitori. L'obbligo di AI literacy appartiene a un'altra norma, l'AI Act, trattato in AI Act, obblighi per le aziende.

Perché gli strumenti AI di terze parti entrano nella supply chain

Quando un'azienda adotta un assistente generativo, un servizio AI via API o una funzione AI incorporata in un software esistente, crea una dipendenza da un fornitore esterno. Questa dipendenza ha caratteristiche che il CISO riconosce:

  • dati aziendali che escono dal perimetro, sotto forma di prompt, documenti caricati o contesto collegato tramite connettori;
  • servizi in continua evoluzione, con modelli e funzioni che cambiano senza che l'azienda governi i tempi;
  • catene di subfornitura, perché un fornitore di AI può appoggiarsi a infrastrutture e modelli di altri soggetti;
  • integrazioni con altri sistemi, che ampliano la superficie esposta se un account o un token viene compromesso;
  • uso non governato, quando i dipendenti adottano strumenti senza passare dai processi di acquisto e sicurezza. Il fenomeno è descritto in shadow AI, rischi e gestione.

Per un'organizzazione soggetta a NIS2, questi elementi vanno trattati dentro il processo di gestione del rischio della supply chain, non in un percorso separato "per l'AI".

Le domande da fare ai fornitori di strumenti AI

Un elenco di domande operative aiuta a rendere la valutazione ripetibile. Le risposte vanno documentate e riviste a intervalli definiti.

  1. Dove e come vengono trattati i dati? Localizzazione, subfornitori coinvolti, durata della conservazione di prompt e output.
  2. I dati aziendali sono usati per addestrare i modelli? Qual è l'impostazione predefinita e come si configura per il contratto aziendale.
  3. Quali controlli di accesso sono disponibili? Autenticazione, gestione dei ruoli, log di accesso e utilizzo esportabili.
  4. Come vengono gestiti gli incidenti di sicurezza? Tempi e modalità di notifica al cliente, referenti, canali.
  5. Quali certificazioni e valutazioni indipendenti esistono? Chiedere evidenze, non solo dichiarazioni.
  6. Come sono gestite le vulnerabilità e gli aggiornamenti? Processo di segnalazione e correzione, comunicazione dei cambiamenti rilevanti.
  7. Come si esce dal servizio? Esportazione e cancellazione dei dati, condizioni di cessazione.
  8. Quali sono le condizioni contrattuali sul trattamento dei dati personali? Il nesso con il GDPR è trattato in GDPR e AI generativa in azienda.

Queste domande non sono un elenco prescritto da NIS2: sono un'applicazione pratica del principio di gestione del rischio dei fornitori. Se un fornitore non risponde o risponde in modo evasivo, il dato è già un'informazione rilevante per la valutazione.

Esempio: cosa cambia con una funzione AI integrata

Ipotizziamo che un fornitore di software gestionale già in uso attivi una nuova funzione basata su AI generativa. Dal punto di vista contrattuale il fornitore è lo stesso, ma il profilo di rischio può essere cambiato: nuovi flussi di dati verso servizi di terzi, nuovi subfornitori, nuove impostazioni predefinite.

Un processo maturo prevede che una modifica di questo tipo attivi una rivalutazione del fornitore, non che passi inosservata. Per questo conviene inserire nei contratti e nelle procedure l'obbligo di comunicare i cambiamenti rilevanti e prevedere una revisione periodica dell'elenco degli strumenti AI, anche quando sono incorporati in prodotti esistenti.

Come integrare gli strumenti AI nel processo esistente

Non serve costruire un processo nuovo. Conviene estendere quello già in uso per i fornitori critici, aggiungendo alcuni elementi specifici:

  • un punto di ingresso unico per richiedere l'approvazione di un nuovo strumento AI, comprese le funzioni attivate in prodotti già acquistati;
  • una classificazione dei dati che possono essere inviati a ciascuno strumento;
  • una revisione periodica, con frequenza proporzionata alla criticità, dell'elenco degli strumenti e delle risposte dei fornitori.

L'obiettivo è che la valutazione dei fornitori AI sia ordinaria e ripetibile, non un'eccezione da gestire ogni volta da zero.

Il ruolo del CISO

Il CISO è la figura che può rendere gestibile questo perimetro, purché abbia gli strumenti per farlo. In concreto, il suo contributo si articola in quattro attività.

  • Censimento. Ottenere un elenco aggiornato degli strumenti AI in uso, ufficiali e non. Senza visibilità non c'è valutazione del rischio.
  • Requisiti. Definire i criteri minimi di sicurezza che un fornitore AI deve soddisfare per essere approvato, coerenti con quelli di altri fornitori critici.
  • Valutazione e approvazione. Partecipare alla scelta degli strumenti insieme a IT, acquisti, DPO e funzioni di business, evitando che la scelta avvenga solo per criteri di costo o funzionalità. Per il confronto tra gli strumenti, vedi Copilot, ChatGPT e Claude: come scegliere.
  • Monitoraggio. Seguire nel tempo l'uso effettivo, le variazioni dei servizi e gli incidenti, riportando agli organi di amministrazione.

La collaborazione con il DPO è naturale: GDPR e NIS2 guardano lo stesso strumento da angoli diversi, il trattamento dei dati personali da un lato, la sicurezza e la resilienza dall'altro. Una policy AI aziendale condivisa tra le due funzioni evita requisiti discordanti.

Dove si colloca Delphis

Delphis è una piattaforma indipendente dai fornitori di AI che collega spesa, adozione, impatto e obblighi normativi. Per il CISO offre una vista unica degli strumenti AI in uso, dei casi d'uso collegati e degli obblighi da verificare per ciascuno, incluso il profilo di rischio legato ai fornitori, con dati sulle persone sempre aggregati per ruolo o reparto. La mappatura aiuta a individuare i gap ma non è un parere legale. Per approfondire: compliance AI con Delphis.

Fonti

  • Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2)
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

Domande frequenti

NIS2 regola l'intelligenza artificiale?
No, NIS2 non contiene una disciplina specifica sull'AI. Riguarda la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la gestione del rischio, compresa quella legata ai fornitori. Gli strumenti AI di terze parti rientrano in questo perimetro come qualunque altro servizio digitale.
Come si applica NIS2 agli strumenti AI di terze parti?
Un assistente generativo o una funzione AI integrata in un software sono fornitori da valutare nella gestione del rischio della supply chain: serve censirli, valutarne le garanzie di sicurezza, definire le condizioni contrattuali e monitorarli nel tempo.
Quale norma italiana ha recepito NIS2?
Il recepimento italiano è il D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138. Se un'organizzazione sia soggetta e con quali obblighi dipende da settore e dimensione, e va verificato con un consulente.
Che ruolo ha il CISO rispetto agli strumenti AI?
Il CISO porta gli strumenti AI dentro il processo di gestione del rischio: pretende il censimento, definisce i requisiti di sicurezza da chiedere ai fornitori, partecipa alla loro valutazione e presidia monitoraggio e gestione degli incidenti.

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In questo articolo

  1. Cos'è NIS2 e come è stata recepita in Italia
  2. NIS2 regola l'AI? La risposta precisa
  3. Perché gli strumenti AI di terze parti entrano nella supply chain
  4. Le domande da fare ai fornitori di strumenti AI
  5. Esempio: cosa cambia con una funzione AI integrata
  6. Come integrare gli strumenti AI nel processo esistente
  7. Il ruolo del CISO
  8. Dove si colloca Delphis

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